La programmazione della prevenzione rientra nelle misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Programmazione della prevenzioneIl Decreto Legislativo 81/08, codice in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, al capo III, “gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”, stabilisce le misure di tutela e obblighi. In particolare, l’articolo 15 del citato decreto definisce, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la programmazione della prevenzione come “mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro”. Il datore di lavoro ha l’obbligo di vigilare sull’attività di prevenzione messa in atto dall’addetto e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, considerando la prevenzione come l’insieme delle misure necessarie ad evitare o a diminuire i rischi professionali.

Il datore di lavoro ha l’obbligo (articolo 18) di:

  • designare i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio e di primo soccorso;
  • fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  • comunicare al sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro i dati relativi agli infortuni;
  • adottare e aggiornare le misure di prevenzione incendi e evacuazione dei luoghi di lavoro, anche in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi.

Il datore di lavoro deve essere in contatto con il medico competente e l’RSPP per fornire informazioni riguardanti la natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro e la descrizione degli impianti e dei processi produttivi.

La programmazione della prevenzione è fondamentale ai fini della valutazione dei rischi. È il datore di lavoro che provvede alla redazione del documento di valutazione dei rischi, con criteri di semplicità e brevità, per garantirne la completezza relativa agli interventi effettuati in materia di prevenzione. Inoltre, lo stesso documento di valutazione dei rischi deve contenere indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione che sono state attuate e sui dispositivi di protezione individuali adottati.

Il servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, così come la programmazione della prevenzione, è obbligatorio nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione degli esplosivi e nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

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