I termini del primo e basilare legame in azienda

Lavoratore e sicurezza

Il rapporto tra datore di lavoro e lavoratori è quanto di più essenziale e basilare possa esserci in azienda. Ogni azione e provvedimento del datore di lavoro deve essere finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti, con un impegno uguale e complementare a quello per la cura della propria attività d’impresa.

Allo stesso tempo però i lavoratori debbono contribuire al permanere delle condizioni di sicurezza dei propri ambienti, assecondando e seguendo le indicazioni aziendali, che partono dal datore di lavoro e si declinano nelle figure preposte, RSPP, addetti, Medico Competente.

Abbiamo già visto ampiamente nelle altre pagine quanto spetti al datore di lavoro in merito ad esempio alla valutazione dei rischi, a quali sono gli obblighi assolutamente non delegabili e quali delegabili. Vediamo ora invece cosa spetti, seguendo alcuni passi del Testo unico D.Lgs 81/08 ai lavoratori. Come e in che modo debbano contribuire per legge alla propria incolumità e al proprio benessere.

L’articolo 20 del Testo unico parla analizza gli obblighi dei lavoratori. Nel comma 1 introduttivo così esordisce: “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Appare chiaro quanto quindi i lavoratori debbano collaborare con l’azienda e aiutare il datore di lavoro a mettere in pratica quanto chiesto dalla normativa.  Nel dettaglio i lavoratori devono tutelare la protezione individuale, utilizzare correttamente le attrezzature, i DPI, segnalare i pericoli, le urgenze, le mancanze osservate, non rimuovere i dispositivi di sicurezza e di segnalazione, non fare manovre compromettenti, partecipare alla formazione e all’addestramento, sottoposti ai controlli sanitari.

Ovvero “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

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