Il datore di lavoro rischia moltissime sanzioni, sia ammende che arresti, nel caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’articolo 55 del DLgs 81/08 – Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro – è il principale articolo dedicato alle sanzioni per il datore di lavoro. Di seguito riportiamo una tabella contenente le ragioni per cui si incorre nella sanzione e qual è la sua entità.
Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro | Violazione del comma 1 art. 29 – Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento in collaborazione con il RSPP e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. |
Mancata nomina del RSPP | |
Violazione dell’articolo 34, comma 2 – Il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro | |
Arresto da quattro a otto mesi per violazione del comma 1 art 29 nei seguenti casi | Nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); |
In aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; | |
Per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. | |
Ammenda da 2.000 a 4.000 euro | Se si adotta il DVR in mancanza dei requisiti richiesti dall’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3. |
Se si adotta il DVR in mancanza delle modalità contenute nell’articolo 29, commi 2 e 3. | |
Violazione degli articoli:
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Ammenda da 1.000 a 2.000 euro | Se si adotta il DVR in mancanza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). |
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro | Violazione degli articoli
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Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro | Violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a); |
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro | Violazione degli articoli:
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Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro | Violazione degli articoli
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro | Violazione degli articoli
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro | Violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2; |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro | Violazione degli articoli
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro (per ogni lavoratore) | Violazione dell’articolo 26, comma 8 |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro | Violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa). |
Anche l’articolo 68 del DLgs 81/08 riporta alcune sanzioni previste per il datore di lavoro relative ai luoghi di lavoro:
Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro | Violazione dell’articolo 66 |
Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro | Violazione degli articoli
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro | Violazione dell’articolo 67, commi 1 e 2. |
In ogni sezione sono poi presenti le sanzioni relative a specifiche mancanze:
- Art. 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso – CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
- Art. 159 – Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
- Art. 165 – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 170 – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- Art. 178 – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- Art. 219 – Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente – AGENTI FISICI
- Art. 262 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
- Art. 282 – Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- Art. 297 – Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
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