Il datore di lavoro ha una serie di responsabilità, la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede una serie di obblighi che deve svolgere in prima persona.
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa sua definizione rende chiaro che il datore di lavoro ha molteplici responsabilità all’interno dell’azienda, alcune delle quali sono delegabili, è possibile cioè individuare una figura che faccia le veci del datore; altri obblighi sono invece non delegabili, devono essere quindi svolti dal datore di lavoro in prima persona.
Uno specifico articolo del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è dedicato agli obblighi non delegabili del datore di lavoro. L’articolo 17 recita infatti:
- Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
Parlando di valutazione dei rischi si intende sia la valutazione in sé per sé, quindi l’analisi dei rischi dell’azienda, l’elenco dei rischi rilevati e la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione; ma anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi che dovrà essere poi firmato da datore di lavoro, RSPP, medico competente e Rappresentante dei lavoratori.
Per ciò che riguarda la scelta dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) la nomina deve avvenire con lettera d’incarico e la scelta deve ricadere su un dipendente che abbia obbligatoriamente i seguenti requisiti:
- capacità specifiche adeguate alla natura dei rischi;
- almeno un diploma di scuola media superiore;
- frequenza a corso di formazione, completa di attestato e verifica dell’apprendimento.
Il datore di lavoro in alcuni casi può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP nei seguenti casi:
- Aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a10 addetti
- Aziende ittiche fino con un massimo 20 addetti
- Altre fino a 20 addetti
Infine può decidere di avvalersi di un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro.
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