Datori di lavoro: obblighi non delegabili sicurezzaIl datore di lavoro ha una serie di responsabilità, la normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede una serie di obblighi che deve svolgere in prima persona.
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa sua definizione rende chiaro che il datore di lavoro ha molteplici responsabilità all’interno dell’azienda, alcune delle quali sono delegabili, è possibile cioè individuare una figura che faccia le veci del datore; altri obblighi sono invece non delegabili, devono essere quindi svolti dal datore di lavoro in prima persona.

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Uno specifico articolo del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è dedicato agli obblighi non delegabili del datore di lavoro. L’articolo 17 recita infatti:

  1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
    • la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
    • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Parlando di valutazione dei rischi si intende sia la valutazione in sé per sé, quindi l’analisi dei rischi dell’azienda, l’elenco dei rischi rilevati e la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione; ma anche la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi che dovrà essere poi firmato da datore di lavoro, RSPP, medico competente e Rappresentante dei lavoratori.

Per ciò che riguarda la scelta dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) la nomina deve avvenire con lettera d’incarico e la scelta deve ricadere su un dipendente che abbia obbligatoriamente i seguenti requisiti:

  • capacità specifiche adeguate alla natura dei rischi;
  • almeno un diploma di scuola media superiore;
  • frequenza a corso di formazione, completa di attestato e verifica dell’apprendimento.

Il datore di lavoro in alcuni casi può svolgere direttamente i compiti dell’RSPP nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane e industriali non superiori ai 30 addetti
  • Aziende agricole e zootecniche fino a10 addetti
  • Aziende ittiche fino con un massimo 20 addetti
  • Altre fino a 20 addetti

Infine può decidere di avvalersi di un consulente esterno, esperto in sicurezza sul lavoro.

Se hai bisogno di informazioni o di una consulenza professionale attenta per la sicurezza sul lavoro nella tua azienda puoi contattarci via e-mail o tramite il nostro numero verde per ricevere un preventivo gratuito e senza impegno.